top of page

Uplawding EPISODIO 7 - Gig Economy e riders: la qualifica del rapporto di lavoro

[Transcript]

Vi è mai capitato di tornare a casa, dopo una lunga giornata di lavoro e non avere la minima voglia di cucinare? Vi sedete sul divano, sbloccate lo smartphone, lanciate una applicazione e dopo poco tempo bussano alla porta di casa. La vostra cena calda fumante è appena arrivata. Nell’episodio di oggi parleremo di riders, gig economy e rapporti di lavoro.

Sigla!

Il fenomeno del food delivery è diventato familiare praticamente a tutti quelli che vivono nelle città medio grandi da almeno un paio d’anni. Questo consente al cliente finale di ricevere del cibo direttamente a casa, grazie al servizio offerto da una compagnia come Foodora, Deliveroo o Just Eat, che utilizza una piattaforma digitale per gestir e coordinare il traffico dei propri fattorini sparsi per tutta la città. Il principio alla base di questo sistema è semplice: chiunque abbia voglia o bisogno di guadagnare qualche soldo in più, magari per arrotondare lo stipendio può scaricare un’app, sottoscrivere un contratto e dopo pochi giorni iniziare a lavorare come rider, mettendo a disposizione il proprio tempo, una bicicletta e un cellulare connesso ad internet senza che sia necessaria alcuna competenza se non quella di pedalare; dall’altro lato anche i ristoranti ne traggono beneficio, dato che non hanno bisogno di assumere un fattorino, ma potranno semplicemente utilizzare il servizio, dividendo le spese con il cliente finale.

Ad un primo sguardo sembra che tutti siano contenti, ma non è tutto oro quel che luccica.

Per funzionare questo sistema necessita di mantenere bassi i costi e purtroppo questo significa in molti casi ridurre le tutele del lavoratore, nel nostro esempio il rider che si trova ad essere l’anello debole della catena. Questo è un problema tipico del diritto del lavoro e a questo punto è necessario aprire una parentesi.

La partita sulla tutela del lavoratore si gioca tutta intorno alla qualificazione del rapporto di lavoro. In Italia, così come in molti altri Stati, questo rapporto può essere essenzialmente di due tipi: subordinato oppure autonomo. La differenza sta nella etero-organizzazione esercitata dal datore di lavoro. L’etero-organizzazione consiste nella capacità di dirigere, controllare e gestire l’attività del lavoratore nelle modalità di svolgimento, nella durata, ma anche nel compenso economico. Se c’è etero-organizzazione il lavoro è subordinato, altrimenti è autonomo. Ci tengo a precisare che questa definizione di etero-organizzazione è molto semplificata: si tratta di un concetto molto fluido e sul quale è stato scritto molto da vari studiosi. L’obiettivo di questo episodio però non è definire cosa sia l’etero-organizzazione, per tanto consiglio a chi sia interessato di approfondire l’argomento.

Ma torniamo ai nostri riders.

È facilmente intuibile che l’interesse dei riders sia quello di far rientrare il rapporto di lavoro nella famiglia del lavoro subordinato, in modo da accedere a tutele quali la previdenza sociale, l’assicurazione per infortuni o la retribuzione degli straordinari. Interesse opposto rispetto a quello della compagnie che gestiscono il servizio, che invece spingono affinchè la qualificazione sia di tipo autonomo e non dover garantire nulla di più ai riders. Le controversie sono state molte fin quando la questione non è arrivata d’avante al giudice del lavoro di Torino nel Settembre del 2016 e successivamente anche in Cassazione nel Gennaio 2020. Il caso in esame ha visto contrapposte la società di food delivery Food Ora e 5 fattorini, il cui contratto di lavoro non era stato rinnovato. La faccenda è rilevante perché la Cassazione non qualifica il rapporto come subordinato, ma applica l’Art. 2 del d. lgs. 81/2015, estendendo alcune tutele tipiche di questa categoria anche ai riders come la tutela della sicurezza e l'igiene, la retribuzione diretta e, i limiti di orario, le ferie e la previdenza.

In questo senso si inserisce anche l’Art. 47-bis della l. 128/2019, applicabile appunto, ai riders.

Non può esserci però un episodio di Uplawding senza che vi ponga una domanda. Questo modo di intendere le cose, è idoneo a regolare la cosiddetta “economia dei lavoretti” o gig economy di cui i servizi di food delivery fanno parte?

Mi spiego meglio: in un mondo del lavoro in cui è possibile svolgere semplici lavoretti accedendo ad un’applicazione sullo smartphone, le categorie di lavoro subordinato e lavoro autonomo sono sufficienti a disciplinare i nuovi fenomeni emergenti nel mendo del lavoro, o forse è necessario pensare ad una terza categoria più idonea?

Questo problema è sollevato da molti studiosi del diritto del lavoro, i quali sottolineano come una terza categoria potrebbe tutelare meglio i lavoratori, al contempo adattandosi alla natura della prestazione lavorativa. La “gig economy” è basata quasi esclusivamente sull’utilizzo di piattaforme che rendono più facile la risoluzione di problemi logistici, come in questo caso, ma che permettono allo stesso tempo al singolo lavoratore di accedere ad un mercato del lavoro molto più grande e promette al lavoratore maggiore flessibilità e controllo delle ore di lavoro: i riders infatti non hanno un’orario fisso, ma possono scegliere con poco anticipo di iniziare a lavorare, anche solo per qualche ora.

Non mancano però voci discordanti, le quali sottolineano come in realtà ci sia un sistema di controllo molto intrusivo, che non consente al rider ad esempio di scegliere la strada da percorrere a proprio piacimento, ma lo obbliga a seguire il percorso mostratogli dalla app; anche il sistema di rating può essere molto frustrante, dato che il licenziamento può conseguire anche ad un punteggio poco elevato. In molti casi sono addirittura previste sanzioni monetarie in caso di ritardo del rider e le paghe inoltre sono molto ridotte, soprattutto se paragonate ai rischi conseguenti ad un sistema che ti costringere a pedalare il più veloce possibile.

Ho cercato di evidenziare alcuni problemi sollevati dalla economia dei lavoretti e mi sono concentrato su un aspetto caldo e che mi ha appassionato. Se vi è piaciuto sentir parlare anche di un caso specifico fatemelo sapere nei commenti; non dimenticatevi di lasciare un like, condividere e soprattutto di lasciare una mancia quando ordinate il cibo da Just Eat. Venitemi a trovare su instagram, facebook e Twitter, mi trovate come virtual.vito, oppure sul mio sito virtualvito.com. Ciao!


//:FONTI

SINTESI L 128/2015 https://www.edotto.com/articolo/il-dl-tutela-riders-e-legge-tutte-le-novita

DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/04/19G00109/sg

D. L. 81/2015 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg

COMMENTO ALLA SENTENZA DI CASSAZIONE https://www.iusinitinere.it/cass-n-1663-2020-foodora-il-criterio-della-debolezza-economica-rilancia-il-lavoro-oltre-il-contratto-25745

PER APPROFONDIRE Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy: nozioni e tipi legali in cerca di tutele - ANTONIO ALOISI


3 visualizzazioni0 commenti
bottom of page